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Mediazione / Negoziazione

Negoziazione assistita e mediazione

L’attività di Law è rivolta ad aziende e privati che vivono una controversia. La scelta di un metodo (negoziazione assistita) e/o l’altro (mediazione) dipende da diversi fattori tra i quali si rivelano determinanti i tempi, i costi e i termini di applicabilità.

Negoziazione assistita e mediazione

Faq

È un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.

Negoziazione assistita

  • Sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi (periodo determinato dalle parti, non inferiore ad un mese)
  • Costi contenuti e prevedibili
  • Controllo sul risultato: la decisione non viene presa dal giudice, ma direttamente dalle parti con l’assistenza dei propri legali
  • Attenzione agli interessi reali: l’accordo più conveniente per le parti può anche non fondarsi sul diritto
  • Assenza di rischio: le parti possono porre termine alla negoziazione assistita in qualsiasi momento
  • Esenzione dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di negoziazione assistita
  • Procedura informale: le parti partecipano e intervengono liberamente per far valere le proprie ragioni

Giurisdizione ordinaria

  • Pronuncia di sentenza in tempi lunghi e indefiniti
  • Costi elevati e imprevedibili (legali, periti, consulenti tecnici, ecc)
  • Non controllo sul risultato: il giudice, sentite le parti, prende autonomamente una decisione che vincola le stesse
  • Rischio di decisione avversa: la pronuncia del giudice si fonda unicamente sul diritto
  • Rischio potenziale: il venir meno dell’interesse nell’agire non è causa automatica di interruzione del procedimento
  • Obbligo di versamento del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio nel processo civile
  • Procedura formale: la pronuncia del giudice è la conseguenza di una specifica sequela di atti disciplinata dalla legge

Produzione Riservata

L’accordo di conciliazione ha valore di contratto ed è quindi vincolante tra le parti che lo sottoscrivono (se il verbale di accordo è sottoscritto dagli avvocati delle parti, ad esempio, costituisce titolo per l’espropriazione forzata).

È l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. (art. 1 d.lgs. 28/2010).

Il mediatore conduce le parti all’accordo amichevole, assistendole nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.

Mediazione

  • Sottoscrizione di un accordo in tempi rapidi (tre mesi dall’avvio della procedura)
  • Costi contenuti e prevedibili
  • Controllo sul risultato: le parti assieme ai loro legali stabiliscono i contenuti dell’accordo, il mediatore non ha il potere di vincolare le parti
  • Attenzione agli interessi reali: l’accordo più conveniente per le parti può anche non fondarsi sul diritto
  • Assenza di rischio: le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento
  • Esenzione dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. Inoltre, il verbale di accordo, che pone fine al procedimento, è esente dall’imposta di registro entro il limite del valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
  • Procedura informale: le parti partecipano e intervengono liberamente per far valere le proprie ragioni
  • Facoltà per la parte di essere assistita da un avvocato

Giurisdizione ordinaria

  • Pronuncia di sentenza in tempi lunghi e indefiniti
  • Costi elevati e imprevedibili (legali, periti, consulenti tecnici, ecc)
  • Non controllo sul risultato: il giudice, sentite le parti, prende autonomamente una decisione che vincola le stesse
  • Rischio di decisione avversa: la pronuncia del giudice si fonda unicamente sul diritto
  • Rischio potenziale: il venir meno dell’interesse nell’agire non è causa automatica di interruzione del procedimento
  • Obbligo di versamento del Contributo Unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio nel processo civile
  • Procedura formale: la pronuncia del giudice è la conseguenza di una specifica sequela di atti disciplinata dalla legge
  • Obbligo per la parte di essere assistita da un avvocato

Produzione Riservata

No. Sono complementari e non si sovrappongono.

Basti pensare che nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, pur non potendosi escludere in via opzionale il ricorso preliminare alla negoziazione assistita, in caso di esito negativo della stessa, non sarà possibile adire direttamente il Tribunale, ma occorrerà esperire ulteriormente il procedimento di mediazione prescritto per legge, dato che, attesa la non sovrapponibilità o equivalenza degli istituti, l’esperimento del primo rimedio non comporterà l’assolvimento dell’obbligo e la soddisfazione della condizione per cui la domanda in giudizio possa ritenersi procedibile.

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